Avvocato penalista - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 338 del Codice Penale.
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Art. 338 del Codice Penale. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
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