Avvocato penalista - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. Art. 333 del Codice Penale.
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Art. 333 del Codice Penale. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
[Art. 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1999, n°. 146.
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