Avvocato penalista - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Art. 340 del Codice Penale.
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Art. 340 del Codice Penale. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
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