Avvocato penalista - Astensione dagli incanti. Art. 354 del Codice Penale.
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Art. 354 del Codice Penale. Astensione dagli incanti.
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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