Avvocato penalista - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. Art. 337 bis del Codice Penale.
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Art. 337 bis del Codice Penale. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 4 della L. 19 marzo 2001, n°. 92.
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