Avvocato penalista - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Art. 342 del Codice Penale.
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Art. 342 del Codice Penale. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(1) Le parole: “con la reclusione fino a tre anni” sono state così sostituite dall’art. 11, comma 3, lett. a), della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
(2) Le parole: “ è della reclusione da uno a quattro anni” sono state sostituite dall’11, comma 3, lett. b) della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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