Avvocato penalista - Peculato. Art. 314 del Codice Penale.
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Art. 314 del Codice Penale. Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
(1) La parola "tre" è stata così sostituita dall'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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