Avvocato penalista - Abuso di ufficio. Art. 323 del Codice Penale.
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Art. 323 del Codice Penale. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
(1) Le parole: " da sei mesi a tre anni " sono state così sostituite dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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