Avvocato penalista - Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 319 quater del Codice Penale.
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Art. 319 quater del Codice Penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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Art. 319 quater del Codice Penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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