Avvocato penalista - Concussione. Art. 317 del Codice Penale.
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Art. 317 del Codice Penale. Concussione.
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1)
(1) L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n°. 190.
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