Avvocato penalista - Malversazione a danno di privati. Art. 315 del Codice Penale.
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Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati. (1)
[Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati.
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente."]
(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20, della L. 26 aprile 1990, n°. 86.
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