Avvocato penalista - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità. Art. 327 del Codice Penale.
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Art. 327 del Codice Penale. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.
[Art. 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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