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martedì 5 gennaio 2016

Avvocato penalista - Le modalità dell’estorsione in Puglia non sono gran che dissimili da quelle delle altre forme di criminalità operanti nel resto d'Italia.

Avvocato penalista - Le modalità dell’estorsione in Puglia non sono gran che dissimili da quelle delle altre forme di criminalità operanti nel resto d'Italia.
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Avvocato penalista - Le modalità dell’estorsione in Puglia non sono gran che dissimili da quelle delle altre forme di criminalità operanti nel resto d'Italia.
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" Le modalità dell’estorsione in Puglia.

Minaccia, omicidio, proiettili, benzina, estorsione “ambientale”.

Si è dunque visto come l’attività estorsiva abbia, per grandi linee, una duplice funzione: legittimare da un lato, arricchire dall’altro; rafforzando così, complessivamente, il potere dell’organizzazione.

Tali finalità, possiamo dirlo, non vengono mai meno, nel senso che nel momento in cui il soggetto paga il pizzo – che sia la prima, che sia l’ennesima volta, poco importa – crea un immediato profitto in capo all’estorsore e genera altresì una implicita legittimazione nello stesso a chiedere – e richiedere – ancora.

Le ricerche empiriche ci dimostrano che raramente a una richiesta non ne segua poi un’altra, di egual tenore o addirittura più onerosa.

All’univocità dei fini corrisponde però una gamma variegata di concrete modalità estorsive.

Ragionando analiticamente, e prendendo spunto da quanto si è avuto modo di osservare «sul campo», potremmo suddividere le estorsioni – al netto, s’intende, delle confortanti tendenze in atto di rifiuto del pizzo da parte dei commercianti, che si scorgeranno numerose lungo tutta la trattazione – in violente, «ambientali» e «condivise».

Questo schema, peraltro, ha un pregio: permette di osservare la digradazione delle note modali, da un magis a un minus di coartazione del soggetto passivo.

Le estorsioni violente sono le più immediatamente percepibili in quanto tali, poiché si realizzano mediante atti di violenza reale (sulle cose) o personale (sulle vittime o, più raramente, su soggetti a essa vicini).

Del resto, è ben noto come la violenza costituisca una delle forme socialmente più diffuse di intimidazione e di coartazione della altrui libertà di autodeterminazione.

Una violenza che può essere declinata in mille modi.

Anzitutto, nei gesti eclatanti, come lo scoppio di un ordigno nei pressi di un locale commerciale.

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, così come in altre regioni meridionali, nei capoluoghi pugliesi le esplosioni notturne cadenzavano il trascorrere delle notti.

Si era raggiunto, in quegli anni, il picco della violenza interpersonale.

Alcune statistiche dimostrano che nel decennio 1980-1990 Bari e l’intera Puglia erano percepiti come luoghi insicuri [1], devastati da una altissima media di episodi omicidiari ed estorsivi, oltreché di rapine e di atti di violenza «comune».

Saltavano in aria gli esercizi commerciali a danno di chi non intendeva cedere alle richieste estorsive delle cosche, il controllo del territorio era soffocante, e il pagamento coercitivo del pizzo era considerata dal commerciante un’eventualità tutt’altro che remota.

Erano gli anni in cui la Sacra corona unita disponeva di una grande potenza di fuoco: non mancavano né mezzi né uomini, tramite cui poter esercitare una violenza feroce.

Non soltanto per determinare una pressione psicologica nei confronti dell’estorto; la violenza era esercitata come strumento «pedagogico» nei confronti della società locale, giacché a tutti doveva apparire chiaro chi poteva dettare legge e imporre quella forma di tassazione occulta.

Oggi, dopo aver attraversato gli anni Duemila, che hanno segnato l’inizio ed il consumarsi della crisi dell’associazionismo mafioso in Puglia (a eccezione di alcune aree), i gesti di eclatante violenza sono sempre più rari, e si concentrano per lo più – come si vedrà nel prosieguo – in alcune zone del tarantino e del foggiano.

Del resto, far saltare in aria un ristorante o un supermercato nel centro cittadino vuol dire suscitare attenzione e sdegno, destare l’allarme sociale.

Vuol dire, soprattutto, correre il rischio di essere arrestati, in un momento in cui l’attenzione dell’autorità giudiziaria è massima.

Questo, però, non significa che le estorsioni violente siano cessate; semplicemente, hanno assunto una forma diversa, meno spettacolare.

È molto più frequente – e molto meno rischioso – rinvenire davanti l’ingresso degli esercizi commerciali taniche piene di benzina, oppure scorgere fori di proiettile sulle saracinesche.

Modalità di coartazione della volontà comunque violenta (meglio dire: che prospettano un’attività violenta), ma a costo (e rischio) «zero».

Nei contesti ad alta densità mafiosa si rinviene anche la fattispecie di estorsione «ambientale».

Venendo dunque ad essa, va detto che la riflessione che fa il commerciante o l’imprenditore è semplice quanto perversa: qui tutti hanno sempre pagato, e per evitare problemi pago anch’io. In altre parole, si paga sulla base di una prassi diffusa nel contesto locale.

È pertanto colui che esercita un’attività economica che vuole «evitare problemi» a recarsi dal boss della zona o da un suo referente per versargli il «pensiero» (così, ad esempio, nell’area salentina viene definita la tangente estorsiva), senza che sia in qualche modo sollecitato.

Si può anche trattare di una piccola somma (addirittura, è stato appurato, anche 50 o 100 euro nel settore del commercio al minuto), che si paga spontaneamente anche perché non troppo onerosa.

In queste aree, peraltro, sempre più spesso si nota che è il mafioso a indurre il commerciante a cercare protezione agendo «preventivamente» sul piano dell’intimidazione: spari contro la vetrina, blocco della serranda, telefonate anonime ecc., senza che questi gesti possano trovare un’apparente giustificazione.

È così il commerciante a cercare il referente, quello a cui «ci si deve rivolgere», determinando un ulteriore vantaggio per gli uomini del racket: se anche il commerciante non intendesse pagare, in questi casi non sarebbe possibile alcuna denuncia.

La tecnica è stata così raccontata da un estorsore pugliese nel processo che lo riguardava: «che si doveva fare un po’ diciamo di rumore a varie persone che avevano attività, per modo che noi quando andavamo a sparare poi direttamente loro dovevano andare da loro per il pizzo, per l’estorsione, come si può chiamare».

A parte la forma totalmente sgrammaticata, la sostanza non necessita di ulteriori specificazioni.

« Il monopolio può essere conservato con mezzi meno estremi, e talvolta persino condiviso» [2], così affermava sempre Gambetta.

Ebbene, l’ultima tipologia d’estorsione che va opportunamente illustrata – quella, d’altronde, di più recente accertamento – è l’estorsione «condivisa».

Presa alla lettera, tale formulazione condensa un evidente ossimoro, ma è efficace nel descrivere la fattispecie.

In questo caso, l’organizzazione offre validi ed effettivi servizi all’attività economica «protetta», servizi anche più efficienti rispetto a quelli che potrebbero offrire altre imprese lecite (si pensi al recupero dei crediti, che potrebbe lecitamente essere esperito solo mediante un’azione giudiziaria con le relative, inevitabili lungaggini); così, addivenire a un accordo conviene, tanto all’estorto, quanto all’estorsore.

In questo caso, però, i contorni delle due qualifiche si sfumano, tanto che entrambi gli agenti si rendono partecipi di un medesimo disegno criminoso: sotto il profilo etico, ma soprattutto sotto quello giuridico.

[1] Cfr. M. Fiasco, Puglia. Il crimine: scenari e strategie, Sapere 2000, Roma 1992, pp. 165 ss.

[2] D. Gambetta, op. cit., p. 243. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/108463_le-modalita-dellestorsione-in-puglia
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