Avvocato penalista - Commette Diffamazione, Art. 595 C. P., chi riporta e/o diffonde le frasi ingiuriose altrui.
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" È diffamazione riportare e diffondere le frasi ingiuriose altrui.
Scatta la diffamazione nei confronti di chi si limita a diffondere le ingiurie proferite da un soggetto a carico di un altro.
Chi diffonde una frase ingiuriosa detta da un soggetto nei confronti di un altro commette diffamazione: il caso potrebbe, per esempio, essere quello di Tizio che, avendo saputo dell’offesa fatta da Caio nei confronti di Sempronio (offesa messa per iscritto o solo a voce), la comunichi a una serie di altre persone, aggravando quindi la posizione di Sempronio.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]: in particolare, la pronuncia ha confermato la condanna nei confronti di un amministratore di condominio per aver inviato una lettera a tutti i condomini in cui riportava le frasi ingiuriose espresse, nel corso di un’assemblea, da un geometra contro due condomini.
Il responsabile di tale diffusione non può giustificarsi sostenendo di non essere l’autore materiale dell’ingiuria e che la sua attività si è limitata alla semplice diffusione di quanto detto da un altro soggetto.
Allo stesso modo, non può essere una giustificazione il fatto di aver diffuso l’altrui ingiuria in esercizio di un proprio diritto o in adempimento di un proprio dovere, come nel caso dell’amministratore che comunichi a tutti i condomini ciò che è avvenuto.
Secondo la Corte, in base a quanto stabilisce il codice penale [2], la libertà di riferire i fatti – e, in alcuni casi, il dovere di informare – deve sempre bilanciarsi con l’interesse della persona offesa a che non venga amplificata l’espressione ingiuriosa pronunciata da un terzo ai suoi danni.
Non esiste, infatti, alcun interesse generale dei terzi a conoscere le specifiche espressioni ingiuriose (nell’esempio di poc’anzi, dunque, i condomini non avrebbero diritto a conoscere le frasi offensive pronunciate durante l’assemblea).
Peraltro l’interesse alla diffusione della notizia può ben bilanciarsi con la tutela dell’onore della persona ingiuriata, attraverso la censura delle specifiche parole di offesa e facendo un generico riferimento a un contesto conflittuale e a espressioni “irripetibili”.
La divulgazione della specifica parola offensiva, pertanto, non ha altro scopo se non quello di diffondere il più possibile l’offesa della reputazione della vittima.
Non è la prima volta che un giudice nel valutare il comportamento dell’amministratore di condominio ha configurato il reato di diffamazione quando, per esempio, affigge nell’atrio del condominio i nomi dei condomini morosi.
Il comportamento divulgativo ha trovato rilievo anche sotto il profilo della violazione del diritto alla privacy.
[1] Cass. sent. n. 44387/2015.
[2] Art. 51 cod. pen.
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/107078_e-diffamazione-riportare-e-diffondere-le-frasi-ingiuriose-altrui
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Avvocato penalista - Commette Diffamazione, Art. 595 C. P., chi riporta e/o diffonde le frasi ingiuriose altrui. |
" È diffamazione riportare e diffondere le frasi ingiuriose altrui.
Scatta la diffamazione nei confronti di chi si limita a diffondere le ingiurie proferite da un soggetto a carico di un altro.
Chi diffonde una frase ingiuriosa detta da un soggetto nei confronti di un altro commette diffamazione: il caso potrebbe, per esempio, essere quello di Tizio che, avendo saputo dell’offesa fatta da Caio nei confronti di Sempronio (offesa messa per iscritto o solo a voce), la comunichi a una serie di altre persone, aggravando quindi la posizione di Sempronio.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]: in particolare, la pronuncia ha confermato la condanna nei confronti di un amministratore di condominio per aver inviato una lettera a tutti i condomini in cui riportava le frasi ingiuriose espresse, nel corso di un’assemblea, da un geometra contro due condomini.
Il responsabile di tale diffusione non può giustificarsi sostenendo di non essere l’autore materiale dell’ingiuria e che la sua attività si è limitata alla semplice diffusione di quanto detto da un altro soggetto.
Allo stesso modo, non può essere una giustificazione il fatto di aver diffuso l’altrui ingiuria in esercizio di un proprio diritto o in adempimento di un proprio dovere, come nel caso dell’amministratore che comunichi a tutti i condomini ciò che è avvenuto.
Secondo la Corte, in base a quanto stabilisce il codice penale [2], la libertà di riferire i fatti – e, in alcuni casi, il dovere di informare – deve sempre bilanciarsi con l’interesse della persona offesa a che non venga amplificata l’espressione ingiuriosa pronunciata da un terzo ai suoi danni.
Non esiste, infatti, alcun interesse generale dei terzi a conoscere le specifiche espressioni ingiuriose (nell’esempio di poc’anzi, dunque, i condomini non avrebbero diritto a conoscere le frasi offensive pronunciate durante l’assemblea).
Peraltro l’interesse alla diffusione della notizia può ben bilanciarsi con la tutela dell’onore della persona ingiuriata, attraverso la censura delle specifiche parole di offesa e facendo un generico riferimento a un contesto conflittuale e a espressioni “irripetibili”.
La divulgazione della specifica parola offensiva, pertanto, non ha altro scopo se non quello di diffondere il più possibile l’offesa della reputazione della vittima.
Non è la prima volta che un giudice nel valutare il comportamento dell’amministratore di condominio ha configurato il reato di diffamazione quando, per esempio, affigge nell’atrio del condominio i nomi dei condomini morosi.
Il comportamento divulgativo ha trovato rilievo anche sotto il profilo della violazione del diritto alla privacy.
[1] Cass. sent. n. 44387/2015.
[2] Art. 51 cod. pen.
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/107078_e-diffamazione-riportare-e-diffondere-le-frasi-ingiuriose-altrui
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