Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi.
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" La Mediazione penale.
D. Lgs. 274/2000, Art. 29, la mediazione penale: obiettivi, vantaggi, principi.
La commissione di un reato apre un conflitto tra l’autore e la parte offesa, comporta una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale.
La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto o indiretto tra vittima e autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi.
Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe.
La mediazione è assistita da un soggetto terzo e neutrale, il mediatore, deputato a promuovere e agevolare l’attività di facilitazione, generalmente attenendosi a scrupolosi schemi.
Fondamento della mediazione penale.
In Italia la Mediazione Penale trae il proprio fondamento da una norma, il D. Lgs. 274/2000, Art. 29, comma 4, che stabilisce:
Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti.
In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
Obiettivi della mediazione penale.
La Mediazione penale è una modalità di gestione autonoma dei conflitti.
Obiettivi della Mediazione sono:
1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;
2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;
3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.
Affidarsi ad un programma di Mediazione penale, significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo.
Su invito del Giudice le parti potranno avvalersi dell’opera di un Mediatore-Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia.
Non sarà più una sentenza a decidere il Giudizio, ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore, a raggiungere un’intesa senza subire i traumi di una decisione giudiziale.
Perché mediare?
1– per i tempi rapidissimi della procedura;
2– per la possibilità di trovare un valido accordo;
3– per evitare l’alea di una sentenza;
4– per regolamentare i rapporti futuri;
5– per i costi estremamente ridotti.
Siamo in presenza di una forma tipica di Giustizia non già retributiva, la quale, per sua natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato; quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del reo, con la garanzia, per quest’ultimo dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato.
Siamo, per contro, in presenza di una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto alla precedente, che sia in grado di offrire al reo la possibilità di porre riparo al danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame sociale.
La Giustizia riparativa ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato ed ha come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato; all’interno di tale modello, particolare valore assumono le parti, aggressore e vittima, mentre un ruolo centrale operativo è nettamente assunto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.
Principi su cui si fonda la mediazione penale.
1. Riappropriazione del processo da parte dei due attori principali, ovvero la vittima ed il reo;
2. La rivalutazione della vittima all’interno del processo: è la vittima, infatti, che decide le modalità attraverso le quali possa considerarsi adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;
3. L’affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell’autore del reato nei confronti della vittima che tenga conto non tanto della definizione del reato, bensì delle conseguenze;
4. L’inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere da quelle tradizionalmente deputate all’amministrazione della Giustizia;
5. Il recupero dell’ ”amministrazione” della Giustizia da parte della comunità.
Il D. Lgs. 274/2000 ha indubbiamente introdotto una nuova concezione della Giustizia, una Giustizia non più rigidamente e rigorosamente retributiva, ma una Giustizia più snella, più vicina alle parti, al reo e, soprattutto, alla vittima; una Giustizia tesa a recepire le effettive istanze delle parti e a soddisfarle, una Giustizia, insomma, dal volto mite.
In tale congerie, come precisato dal Ministero della Giustizia nella relazione al D. Lgs. 274/2000, “La valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti” costituisce l’obiettivo primario del Legislatore, laddove il suo scopo è quello di fare assumere in futuro una più ampia diffusione di un nuovo modello di giustizia penale, previa la sua auspicata positiva sperimentazione sul campo delle buone prassi.
“ Le nuove disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, introdotte dal D.Lgs 274/2000, sono ispirate ad un nuovo modello di giustizia penale dal volto mite, che mira esplicitamente alla conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti.
In tale contesto normativo, il compito affidato dalla norma ai centri e strutture va individuato nell’ottica di assoluta e generale semplificazione che ispira l’intero D. Lgs. 274/2000, potendosi concludere che il ricorso alla conciliazione mira a realizzare un momento di ulteriore semplificazione, a vantaggio delle parti in contesa e dell’interesse generale”.
(Dott.ssa Giovanna De Virgiliis, Magistrato, già Funzionario del Ministero della Giustizia).
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Avvocato penalista - La mediazione penale: gli obiettivi, i principi e i vantaggi. |
" La Mediazione penale.
D. Lgs. 274/2000, Art. 29, la mediazione penale: obiettivi, vantaggi, principi.
La commissione di un reato apre un conflitto tra l’autore e la parte offesa, comporta una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale.
La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto o indiretto tra vittima e autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi.
Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe.
La mediazione è assistita da un soggetto terzo e neutrale, il mediatore, deputato a promuovere e agevolare l’attività di facilitazione, generalmente attenendosi a scrupolosi schemi.
Fondamento della mediazione penale.
In Italia la Mediazione Penale trae il proprio fondamento da una norma, il D. Lgs. 274/2000, Art. 29, comma 4, che stabilisce:
Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti.
In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
Obiettivi della mediazione penale.
La Mediazione penale è una modalità di gestione autonoma dei conflitti.
Obiettivi della Mediazione sono:
1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;
2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;
3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.
Affidarsi ad un programma di Mediazione penale, significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo.
Su invito del Giudice le parti potranno avvalersi dell’opera di un Mediatore-Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia.
Non sarà più una sentenza a decidere il Giudizio, ma saranno le parti, con l’ausilio del Mediatore, a raggiungere un’intesa senza subire i traumi di una decisione giudiziale.
Perché mediare?
1– per i tempi rapidissimi della procedura;
2– per la possibilità di trovare un valido accordo;
3– per evitare l’alea di una sentenza;
4– per regolamentare i rapporti futuri;
5– per i costi estremamente ridotti.
Siamo in presenza di una forma tipica di Giustizia non già retributiva, la quale, per sua natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato; quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del reo, con la garanzia, per quest’ultimo dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità del reato.
Siamo, per contro, in presenza di una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto alla precedente, che sia in grado di offrire al reo la possibilità di porre riparo al danno cagionato alla vittima e favorirne la reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame sociale.
La Giustizia riparativa ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato ed ha come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato; all’interno di tale modello, particolare valore assumono le parti, aggressore e vittima, mentre un ruolo centrale operativo è nettamente assunto da una figura terza ed imparziale: il Mediatore.
Principi su cui si fonda la mediazione penale.
1. Riappropriazione del processo da parte dei due attori principali, ovvero la vittima ed il reo;
2. La rivalutazione della vittima all’interno del processo: è la vittima, infatti, che decide le modalità attraverso le quali possa considerarsi adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;
3. L’affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell’autore del reato nei confronti della vittima che tenga conto non tanto della definizione del reato, bensì delle conseguenze;
4. L’inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere da quelle tradizionalmente deputate all’amministrazione della Giustizia;
5. Il recupero dell’ ”amministrazione” della Giustizia da parte della comunità.
Il D. Lgs. 274/2000 ha indubbiamente introdotto una nuova concezione della Giustizia, una Giustizia non più rigidamente e rigorosamente retributiva, ma una Giustizia più snella, più vicina alle parti, al reo e, soprattutto, alla vittima; una Giustizia tesa a recepire le effettive istanze delle parti e a soddisfarle, una Giustizia, insomma, dal volto mite.
In tale congerie, come precisato dal Ministero della Giustizia nella relazione al D. Lgs. 274/2000, “La valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti” costituisce l’obiettivo primario del Legislatore, laddove il suo scopo è quello di fare assumere in futuro una più ampia diffusione di un nuovo modello di giustizia penale, previa la sua auspicata positiva sperimentazione sul campo delle buone prassi.
“ Le nuove disposizioni in tema di competenza del Giudice di Pace, introdotte dal D.Lgs 274/2000, sono ispirate ad un nuovo modello di giustizia penale dal volto mite, che mira esplicitamente alla conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti.
In tale contesto normativo, il compito affidato dalla norma ai centri e strutture va individuato nell’ottica di assoluta e generale semplificazione che ispira l’intero D. Lgs. 274/2000, potendosi concludere che il ricorso alla conciliazione mira a realizzare un momento di ulteriore semplificazione, a vantaggio delle parti in contesa e dell’interesse generale”.
(Dott.ssa Giovanna De Virgiliis, Magistrato, già Funzionario del Ministero della Giustizia).
Anche il Consiglio d’Europa si è pronunciato affinchè la Mediazione possa divenire parte integrante dei sistemi della Giustizia, garantendo in ogni stato e grado del processo la possibilità di svolgere attività di mediazione.
In tale fattispecie:
A. Il reato è il risultato di un conflitto tra le parti;
B. La Mediazione è una modalità di gestione autonoma dei conflitti;
C. L’obiettivo della Mediazione è:
1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;
2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;
3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.
D. Il principio su cui si basa la Mediazione è la completa volontarietà delle parti;
E. Il Mediatore deve essere assolutamente neutrale alle parti ed a loro equiprossimo; il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono direttamente e congiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/108661_la-mediazione-penale
In tale fattispecie:
A. Il reato è il risultato di un conflitto tra le parti;
B. La Mediazione è una modalità di gestione autonoma dei conflitti;
C. L’obiettivo della Mediazione è:
1- il raggiungimento di un accordo tra le parti;
2- la possibilità, per il reo, di assumersi le responsabilità;
3- l’occasione, per la vittima, di esprimere i propri sentimenti, le proprie sofferenze e le paure e di poter fruire di un’occasione di scambio e di confronto.
D. Il principio su cui si basa la Mediazione è la completa volontarietà delle parti;
E. Il Mediatore deve essere assolutamente neutrale alle parti ed a loro equiprossimo; il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono direttamente e congiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/108661_la-mediazione-penale
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