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giovedì 7 gennaio 2016

Avvocato penalista - La Falsa testimonianza, Art. 372 c. p.; che cos'è, come si concreta, come si prova e come si denuncia.

Avvocato penalista - La Falsa testimonianza, Art. 372 c. p.; che cos'è, come si concreta, come si prova e come si denuncia.
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Avvocato penalista - La Falsa testimonianza, Art. 372 c. p.; che cos'è, come si concreta, come si prova e come si denuncia.
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" Falsa testimonianza: come dimostrarla; la denuncia.
 
Testimone bugiardo durante il processo in tribunale, la responsabilità per false circostanze e colpevoli reticenze: come dimostrare la falsa testimonianza; denuncia, utilità e termini della stessa.
 
Un’odiosa abitudine dell’essere umano è quella di mentire: spesso lo facciamo anche per gioco o vanità, ma ancor di più non dire la verità ci può tornare molto comodo e utile per i nostri interessi o per quelli delle persone che ci stanno a cuore.
 
Tuttavia dobbiamo sapere che questa pratica diffusa non è sempre priva di conseguenze di natura giuridica. In particolar modo, il rischio di una responsabilità penale è ricorrente, allorquando mentiamo davanti a un Giudice.
 
Vediamo insieme, pertanto, che cos’è la falsa testimonianza, quali sono le conseguenze e come regolarci quando, invece, siamo vittima di un testimone bugiardo.
 
Che cos’è la falsa testimonianza?
 
È un reato [1].
 
La legge punisce coloro che interrogati davanti a un Giudice, mentono sulle circostanze conosciute, affermando il falso o negando la verità dei fatti. Il reato di falsa testimonianza è altresì riconoscibile allorquando fingiamo di non ricordare i fatti oggetto dell’interrogatorio.
 
In questo caso, tecnicamente, si parla di reticenza.
 
Anche la parziale omissione delle dichiarazioni dovute, comporta la responsabilità decritta.
 
Non è essenziale che la deposizione mendace sia stata o meno in grado di far sbagliare il Giudice.
 
Anche se questi ha giudicato correttamente i fatti di causa, il cosiddetto pericolo alla giustizia provocato dalla falsa testimonianza è più che sufficiente a determinare la colpevolezza.
 
Fondamentale è, altresì, la volontà della condotta: in pratica, il testimone deve aver intenzionalmente mentito o voluto nascondere determinate circostanze.
 
La pura e semplice dimenticanza, quindi, non è passibile di responsabilità.
 
L’interrogato, infatti, potrebbe non aver ricordato alcuni fatti, semplicemente perché sono trascorsi vari anni oppure poiché la tensione gli ha giocato un brutto scherzo.
 
La falsa testimonianza può essere resa sia in sede civile, sia in sede penale e, quindi, appare evidente che lo scopo della norma è di garantire il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, evidentemente frustrato dalla colpevole condotta del testimone bugiardo: è in realtà lo Stato ad essere vittima del reato in questione.
 
Questo da un punto di vista pratico, significa che il cittadino danneggiato dalla presunta deposizione
mendace, non potrà opporsi, ad esempio, all’eventuale richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero [2].
 
Le conseguenze del presente reato non sono irrilevanti: la legge, infatti, prevede da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione.
 
La falsa testimonianza o la reticenza è sempre punita?
 
No, la legge prevede esplicitamente una serie d’ipotesi, dove il testimone bugiardo è discolpato.
 
Ad esempio non è punibile il reticente, se la sua condotta è servita a salvare un figlio o il coniuge da un grave pregiudizio alla libertà o all’onore.
 
Stesso discorso vale per coloro che per legge non possono rendere testimonianza o fornire informazioni circa le circostanze o gli argomenti trattati nell’interrogatorio [3].
 
Come dimostro la falsa testimonianza?
 
In primo luogo sono necessarie la presenza di un procedimento civile o penale in corso e la deposizione di un soggetto quale testimone.
 
Il verbale della causa, cioè il documento all’interno del quale è trascritta la deposizione, rappresenta l’elemento da cui partire per valutare e poi dimostrare la falsa testimonianza : se c’è stato reato, il verbale ne è la rappresentazione.
 
Detto questo, occorre acquisire documenti o altro mezzi di prova che dimostrino, che quanto è stato dichiarato è frutto di una bugia.
 
Ad esempio, delle fotografie piuttosto che un documento da cui risulti che il teste al momento dei fatti si trovava altrove, sono sicuramente dei mezzi efficaci a provare il reato in discussione.
 
Anche altre testimonianze, magari maggiormente dettagliate, attendibili e verificabili, possono rappresentare un ottimo mezzo per raggiungere la verità e sconfessare il bugiardo.
 
In ogni caso è sicuramente opportuno rivolgersi ad un avvocato competente per valutare attentamente gli elementi a disposizione e i passaggi da compiere.
 
È utile dimostrare la falsa testimonianza?
 
Certamente sì.
 
Dimostrare la falsità di una deposizione testimoniale può essere fondamentale per le sorti del procedimento penale o civile che ci vede coinvolti.
 
Ad esempio, in un procedimento civile, un cosiddetto “testimone contro” rappresenta un ostacolo per il buon esito della causa che abbiamo intentato.
 
Dimostrare la falsità delle sue dichiarazioni o più semplicemente l’inattendibilità di quanto ha affermato, probabilmente potrebbe essere decisivo per vincere la causa stessa.
 
Posso fare la denuncia da solo?
 
La legge consente al cittadino di denunciare il reato di falsa testimonianza senza dover preventivamente ricorrere ad un legale.
 
La denuncia va depositata presso i carabinieri piuttosto che la polizia o la Procura della Repubblica.
 
Tuttavia, vista la delicatezza dell’argomento, e la gravità del reato che si va a denunciare è opportuno affidarsi ad un professionista, unico vero soggetto qualificato, in grado di valutare se ricorrono i presupposti per procedere.
 
Egli, altresì, sarà capace d’indirizzare il cittadino all’acquisizione di documenti o altri elementi probatori, alla presenza dei quali sarà, quindi, possibile depositare la denuncia.
 
C’è un termine da rispettare per depositare la denuncia?
 
Assolutamente no.
 
In questo caso si dice che il reato è perseguibile d’ufficio, cioè può essere denunciato in qualsiasi momento e non è neanche necessaria la stessa denuncia, se gli inquirenti sospettano la falsa testimonianza, decidendo di procedere con le indagini e con la successiva incriminazione.
 
[1] Art. 372 cod. pen.
 
[2] Cass. Civ. sent. n. 15200/2011 del 05.04.2011.
 
[3] Art. 384 cod. pen.
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
Avvocato penalista - La Falsa testimonianza, Art. 372 c. p.; che cos'è, come si concreta, come si prova e come si denuncia.
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