Avvocato penalista - Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, Articolo 615 bis Codice Penale, filmare qualcuno dal giardino del vicino.
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" Violazione della privacy filmare qualcuno dal giardino del vicino.
Cassazione Sentenza n. 41021 depositata il 19 ottobre 2012.
Violazione della privacy filmare qualcuno dal giardino del vicino.
Filmare qualcuno nascondendosi nel giardino confinante potrebbe costituire reato infatti un tale comportamento potrebbe far comportate una condanna per interferenze illecite nella vita privata.
La Cassazione si è pronunciata sull’argomento infliggendo ad un investigatore privato una condanna a 2 mesi di reclusione e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
La quinta sezione penale della Corte, prendendo questa decisione, che è stata sostituita con sanzione pecuniaria, ha confermato quanto era stato stabilito nella fase di merito dalla Corte d’appello di Milano.
Lo 007, era accusato per essersi procurato “indebitamente, mediante uso di strumento di ripresa visiva, immagini attinenti alla vita privata” di un uomo.
Con la sentenza n. 41021 depositata il 19 ottobre 2012, la Corte evidenzia che la legge “e’ intesa a tutelare le manifestazioni di vita privata che si svolgano, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p.”, ossia i luoghi di privata dimora.
Per gli ermellini, il “riferimento ambientale ha il solo scopo di individuare l’ambito spaziale oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-della-privacy-filmare-qualcuno-dal-giardino-del-vicino/
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" Violazione della privacy filmare qualcuno dal giardino del vicino.
Cassazione Sentenza n. 41021 depositata il 19 ottobre 2012.
Violazione della privacy filmare qualcuno dal giardino del vicino.
Filmare qualcuno nascondendosi nel giardino confinante potrebbe costituire reato infatti un tale comportamento potrebbe far comportate una condanna per interferenze illecite nella vita privata.
La Cassazione si è pronunciata sull’argomento infliggendo ad un investigatore privato una condanna a 2 mesi di reclusione e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
La quinta sezione penale della Corte, prendendo questa decisione, che è stata sostituita con sanzione pecuniaria, ha confermato quanto era stato stabilito nella fase di merito dalla Corte d’appello di Milano.
Lo 007, era accusato per essersi procurato “indebitamente, mediante uso di strumento di ripresa visiva, immagini attinenti alla vita privata” di un uomo.
Con la sentenza n. 41021 depositata il 19 ottobre 2012, la Corte evidenzia che la legge “e’ intesa a tutelare le manifestazioni di vita privata che si svolgano, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p.”, ossia i luoghi di privata dimora.
Per gli ermellini, il “riferimento ambientale ha il solo scopo di individuare l’ambito spaziale oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-della-privacy-filmare-qualcuno-dal-giardino-del-vicino/
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