Avvocato penalista - E' reo di Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, Articolo 615 ter del Codice Penale, chiunque violi il domicilio informatico altrui.
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"" Violazione del domicilio informatico. Tecnico condannato dalla Cassazione.
Violazione del domicilio informatico. Tecnico condannato dalla Cassazione.
Cassazione Sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012.
La Cassazione, sempre al passo coi tempi, si pronuncia sui nuovi temi introdotti dalle nuove tecnologie che avanzano senza tregua nella nostra vita quotidiana.
Con questa sentenza la Corte affronta un argomento che interessa tutti perché chiarisce alcuni aspetti importanti che riguardano la tutela e la protezione del domicilio ma non quello classico, tradizionale, ma quello informatico.
“Con la previsione dell’art. 615 ter c. p., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
Tuttavia l’art. 615 ter c. p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello “jus excludendi alios“, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello “jus excludendi” sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente”.
In questo modo la Cassazione si é espressa nella sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da parte di un uomo ( un tecnico informatico lavorava come responsabile dell’ufficio del personale in un’azienda) che é stato ritenuto responsabile del reato ex artt. 81 cpv e 615 ter c.p, per essersi introdotto abusivamente nel server di posta elettronica della società e aver provato più volte ad accedere (e in alcuni casi anche riuscendo a entrare) dentro le caselle postali (e-mail) dei dipendenti della società, divertendosi poi a inviare mail utilizzando proprio gli account delle mail violate.
La Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte territoriale che ha condannato l’imputato a 10 mesi di reclusione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-del-domicilio-informatico-tecnico-condannato-dalla-cassazione/
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Avvocato penalista - E' reo di Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, Articolo 615 ter del Codice Penale, chiunque violi il domicilio informatico altrui. |
"" Violazione del domicilio informatico. Tecnico condannato dalla Cassazione.
Violazione del domicilio informatico. Tecnico condannato dalla Cassazione.
Cassazione Sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012.
La Cassazione, sempre al passo coi tempi, si pronuncia sui nuovi temi introdotti dalle nuove tecnologie che avanzano senza tregua nella nostra vita quotidiana.
Con questa sentenza la Corte affronta un argomento che interessa tutti perché chiarisce alcuni aspetti importanti che riguardano la tutela e la protezione del domicilio ma non quello classico, tradizionale, ma quello informatico.
“Con la previsione dell’art. 615 ter c. p., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
Tuttavia l’art. 615 ter c. p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello “jus excludendi alios“, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello “jus excludendi” sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente”.
In questo modo la Cassazione si é espressa nella sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da parte di un uomo ( un tecnico informatico lavorava come responsabile dell’ufficio del personale in un’azienda) che é stato ritenuto responsabile del reato ex artt. 81 cpv e 615 ter c.p, per essersi introdotto abusivamente nel server di posta elettronica della società e aver provato più volte ad accedere (e in alcuni casi anche riuscendo a entrare) dentro le caselle postali (e-mail) dei dipendenti della società, divertendosi poi a inviare mail utilizzando proprio gli account delle mail violate.
La Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte territoriale che ha condannato l’imputato a 10 mesi di reclusione. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-del-domicilio-informatico-tecnico-condannato-dalla-cassazione/
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