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venerdì 10 luglio 2015

Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.

Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.
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Avvocato penalista - E' Simulazione di reato, Art. 367 del Codice Penale, fare una denuncia per via telefonica che poi si rivela essere falsa.
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"" Simulazione di reato in caso di denuncia telefonica falsa

Simulazione di reato in caso di denuncia telefonica falsa

Cassazione Sentenza n. 35543/12

Cosa potrebbe fare un guidatore ubriaco per peggiorare la propria situazione dopo aver investito un ciclista?

Semplice, potrebbe chiamare il 112 e denunciare un falso reato.

Sembrerebbe una scena da film, ma invece è realmente accaduto.

L’uomo, dopo un mix di alcool, metadone e cocaina, come se nulla fosse si è messo alla guida di una autovettura e, come era prevedibile, finiva per investire un ciclista al quale ha cagionato delle lesioni personali.

Dopo l’incidente, non ha soccorso il ciclista ma ha pensato invece di darsi alla fuga inventando una paradossale storia al telefono con il 112.

Infatti, per togliere da sè ogni sospetto circa l’incidente ha chiamato telefonicamente i Carabinieri e ha denunciato un falso reato, precisamente di essere stato aggredito e sequestrato da tre persone.

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio le sentenze emesse hanno riconosciuto la responsabilità penale dell’uomo per i vari reati che ha commesso, ma, non contento per gli esiti sfavorevoli innanzi ai giudici di merito, l’imputato ha voluto sottoporre il proprio caso al giudizio dei giudici di legittimità impugnando la sentenza di condanna.

In Cassazione l’imputato rappresenta ai Supremi Giudici le proprie ragioni sostenendo che la telefonata effettuata ai Carabinieri non integri gli estremi della denuncia o della querela.

La risposta della Corte non si lascia attendere e con la sentenza n. 35543/2012 affermano che anche la sola telefonata è sufficiente per configurare la simulazione di reato (art. 367 c.p.).

Per i giudici del Palazzaccio è indifferente il modo in cui viene effettuata; la denuncia può essere orale, scritta, confidenziale, anonima, firmata, spontanea o conseguente ad un interrogatorio e quindi  «anche la denuncia telefonica è senz’altro idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato in disamina».

La Corte infine, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha anche ricordato che il reato di sequestro è comunque procedibile d’ufficio e, pertanto, è irrilevante il fatto che l’imputato «non abbia sporto querela». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/simulazione-di-reato-in-caso-di-denuncia-telefonica-falsa/
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