Avvocato penalista - Commette Abuso d’ufficio, Articolo 323 del Codice Penale, il medico che effettua le visite post-operatorie a pagamento o in privato.
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"" Abuso d’ufficio effettuare le visite post-operatorie a pagamento.
Cassazione Sentenza n. 40824 del 17 ottobre 2012.
Abuso d’ufficio effettuare le visite post-operatorie a pagamento.
Ancora una volta la Cassazione bacchetta i camici bianchi e questa volta l’accusa è grave, in quanto a parere dei giudici con la toga d’ermellino, il medico che all'atto delle dimissioni dall'ospedale invita
esplicitamente i pazienti a recarsi per la visita di controllo post operatoria presso il suo studio professionale commetterebbe abuso d’ufficio.
La Suprema Corte di Cassazione è giunta a queste conclusioni esaminando il comportamenti di un medico che eseguiva delle visite a pagamento senza i formare i pazienti che avrebbero potuto fare la stessa visita presso il presidio ospedaliero e senza sborsare un euro essendo tale attività già remunerata dalla tariffa, onnicomprensiva, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico.
I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che “il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, al paziente stesso, della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera: alternativa questa favorevole alla ‘persona operata’, ma da essa non potuta esercitare per doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in ambito ospedaliero”.
La Corte precisa inoltre che il medico ha “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, “re cognita”, per tale soluzione, volendo che l’autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l’intervento. (…)
Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/abuso-dufficio-effettuare-le-visite-post-operatorie-a-pagamento/
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"" Abuso d’ufficio effettuare le visite post-operatorie a pagamento.
Cassazione Sentenza n. 40824 del 17 ottobre 2012.
Abuso d’ufficio effettuare le visite post-operatorie a pagamento.
Ancora una volta la Cassazione bacchetta i camici bianchi e questa volta l’accusa è grave, in quanto a parere dei giudici con la toga d’ermellino, il medico che all'atto delle dimissioni dall'ospedale invita
esplicitamente i pazienti a recarsi per la visita di controllo post operatoria presso il suo studio professionale commetterebbe abuso d’ufficio.
La Suprema Corte di Cassazione è giunta a queste conclusioni esaminando il comportamenti di un medico che eseguiva delle visite a pagamento senza i formare i pazienti che avrebbero potuto fare la stessa visita presso il presidio ospedaliero e senza sborsare un euro essendo tale attività già remunerata dalla tariffa, onnicomprensiva, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico.
I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che “il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, al paziente stesso, della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera: alternativa questa favorevole alla ‘persona operata’, ma da essa non potuta esercitare per doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in ambito ospedaliero”.
La Corte precisa inoltre che il medico ha “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, “re cognita”, per tale soluzione, volendo che l’autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l’intervento. (…)
Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/abuso-dufficio-effettuare-le-visite-post-operatorie-a-pagamento/
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