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giovedì 12 febbraio 2015

Avvocato penalista - Nei casi di detenzione di droga a fine di spaccio occorre differenziare la figura del concorrente nel reato dalla figura del connivente.

Avvocato penalista - Nei casi di detenzione di droga a fine di spaccio occorre differenziare la figura del concorrente nel reato dalla figura del connivente.
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Avvocato penalista - Nei casi di detenzione di droga a fine di spaccio occorre differenziare la figura del concorrente nel reato dalla figura del connivente. 
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"" Detenzione droga, assistenza passiva, concorrente, connivente

Detenzione droga, assistenza passiva, concorrente, connivente

Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 12 dicembre 2013 – 29 gennaio 2014, n. 4055
Presidente Brusco – Relatore Iannello

Con la sentenza in commento la Cassazione ha esaminato un interessante caso che gli ha permesso di differenziare le figure di chi concorre nel reato da quella di assistenza passiva nello stesso ovvero del connivente nel reato.

Piazza Cavour rileva che “la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).

Il concorso ex art. 110 cod. pen. esige infatti un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (v. ex plurimis sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 – dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310).

Più precisamente, in tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la giurisprudenza di questa Corte suprema – spesso con riferimento al caso del coniuge o convivente, che però non presenta profili tali da non consentire di desumerne affermazioni applicabili anche al caso in esame – ha costantemente escluso il concorso ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce ed ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico (art. 40 comma 2 cod. pen.) di impedire l’evento (cfr. Sez. 6, n. 12725 del 22 dicembre 1994, Riggio, Rv. 199894).

Ne consegue che il solo comportamento omissivo, di mancata opposizione alla detenzione di droga da parte di “altri” non costituisce segno univoco di partecipazione morale; ferma restando la regola che, ai fini della configurazione del concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all’altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme di agevolazione della detenzione anche solo assicurando al correo una relativa sicurezza, consistente nella consapevolezza dell’agente di apportare un contributo causale alla condotta altrui, già in atto ovvero nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione, per cui l’aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del favoreggiamento (Sez. 4, n. 4243 del 22/04/1997, Contaldo, Rv. 207799)”.

La Corte però ribadisce anche che “il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v. Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 – dep. 06/02/1997, Famiano, Rv. 206785)”.

Secondo gli ermellini dunque il giudice di merito non ha fatto corretta ed integrale applicazione dei principi suindicati e, per questo motivo hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per non aver l’imputato commesso il fatto. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/detenzione-droga-assistenza-passiva-concorrente-connivente/
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