Avvocato penalista - In caso di assoluzione dell’imputato dichiarato persona incapace di intendere e di volere, il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste delle parti civili.
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"" Imputato incapace di intendere e di volere e parte civile
Imputato incapace di intendere e di volere e parte civile
Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale
Sentenza 8 novembre 2013 n. 45228
Secondo quanto emerge dalla sentenza in commento nel caso di assoluzione dell’imputato dichiarato persona incapace di intendere e di volere, il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste delle parti civili.
Infatti, per gli ermellini, “in caso di assoluzione dell’imputato per qualsiasi causa, è inibito al giudice penale – che in tal senso ha una vera e propria incompetenza funzionale, perché finisce per invadere indebitamente la giurisdizione civile – emettere pronuncia sulle richieste civilistiche dei soggetti danneggiati costituiti in parte civile.
Il sistema ordinamentale prevede che la parte danneggiata, a fronte di assoluzione dell’imputato, non abbia altra via che quella di promuovere azioni davanti alla giurisdizione civile, giudice generale dei diritti“.
Infine, la Corte, con riferimento alla misura di sicurezza personale dell’assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario applicata all’imputato, continua affermando di non ritiene che tale misura “possa essere qualificata “condanna” penale in senso proprio, tale da legittimare pronuncia, ex art. 538 c.p.p., in favore delle parti civili.
Sul punto non può non essere rilevato che, nell’intero ordinamento penalistico, il termine “condanna” è sempre e solo ricollegato all’irrogazione di una pena”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/imputato-incapace-intendere-volere-parte-civile/
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Avvocato penalista - In caso di assoluzione dell’imputato dichiarato persona incapace di intendere e di volere, il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste delle parti civili. |
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"" Imputato incapace di intendere e di volere e parte civile
Imputato incapace di intendere e di volere e parte civile
Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale
Sentenza 8 novembre 2013 n. 45228
Secondo quanto emerge dalla sentenza in commento nel caso di assoluzione dell’imputato dichiarato persona incapace di intendere e di volere, il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste delle parti civili.
Infatti, per gli ermellini, “in caso di assoluzione dell’imputato per qualsiasi causa, è inibito al giudice penale – che in tal senso ha una vera e propria incompetenza funzionale, perché finisce per invadere indebitamente la giurisdizione civile – emettere pronuncia sulle richieste civilistiche dei soggetti danneggiati costituiti in parte civile.
Il sistema ordinamentale prevede che la parte danneggiata, a fronte di assoluzione dell’imputato, non abbia altra via che quella di promuovere azioni davanti alla giurisdizione civile, giudice generale dei diritti“.
Infine, la Corte, con riferimento alla misura di sicurezza personale dell’assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario applicata all’imputato, continua affermando di non ritiene che tale misura “possa essere qualificata “condanna” penale in senso proprio, tale da legittimare pronuncia, ex art. 538 c.p.p., in favore delle parti civili.
Sul punto non può non essere rilevato che, nell’intero ordinamento penalistico, il termine “condanna” è sempre e solo ricollegato all’irrogazione di una pena”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/imputato-incapace-intendere-volere-parte-civile/
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