Avvocato penalista - È da escludere il reato di cessione di sostanze stupefacenti qualora si tratti di quantitativi tenui e con principio attivo irrilevante.
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Avvocato penalista - È da escludere il reato di cessione di sostanze stupefacenti qualora si tratti di quantitativi tenui e con principio attivo irrilevante. |
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"" Cassazione, stupefacenti e principio attivo
Cassazione, sostanze stupefacenti e quantificazione del principio attivo
Corte di Cassazione – Sezione III Penale
Sentenza 4 novembre 2013 n. 44420
Corte di Cassazione – Sezione III Penale
Sentenza 4 novembre 2013 n. 44420
Secondo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ribadendo alcuni principi già consolidati “Solo un accertamento tecnico specifico avrebbe consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente in ciascuna delle confezioni e nelle tre confezioni complessivamente considerate” e pertanto “la mancanza di detto accertamento rende impossibile affermare con certezza che il quantitativo modestissimo della sostanza sequestrata possieda livelli di principio attivo tali da avere concreti effetti stupefacenti e da comportare quelle possibili alterazioni dell’organismo che costituiscono l’offesa al bene protetto oggetto di sanzione penale”.
Già con la sentenza n.23319/13 la Corte, escludendo l’ipotesi di spaccio, aveva chiarito l’irrilevanza del principio attivo nel caso in cui fosse talmente basso da non poter ridurre la modificazione dell’assetto necroscopico dell’utilizzatore.
In quest’ultimo caso il legale dell’imputato ricorreva in cassazione proprio perchè non era stato accertato il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e anche perchè non vi erano prove che la droga fosse detenuta ai fini dello spaccio.
Entrambi i motivi venivano accolti dai supremi giudici che non hanno condiviso quanto affermato dai giudici territoriali sul fatto che in presenza di «circostanze di fatto indicative della destinazione allo spaccio».
Richiamando altri precedenti, gli ermellini, hanno affermato che «l’accertamento del principio attivo può influire sulla stessa sussistenza dell’offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio».
È da escludere, dunque, il reato di cessione di sostanze stupefacenti qualora si tratti di quantitativi «talmente tenui e con principio attivo irrilevante tale da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto necroscopico dell’utilizzatore» (Cassazione, 16154/11 e 21814/10). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sostanze-stupefacenti-e-quantificazione-del-principio-attivo/
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