Avvocato penalista - Chi è titolare di una posizione di garanzia deve saper prevedere e prevenire le altrui imprudenze o avventatezze e uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza.
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"" Caduta in piscina, omesso controllo e responsabilita’.
Caduta in piscina, omesso controllo e responsabilita’.
Suprema corte di Cassazione Quarta Sezione Penale
Sentenza del 21 giugno – 22 ottobre 2013, n. 43168.
Piscina – caduta – bambino – responsabilita’ – genitori – gestore – sicurezza – concausa – eccezionalita’ – salute – omesso controllo – omessa sorveglianza – penale.
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha affrontato il tema dell’omesso controllo affermando che “L’omessa sorveglianza del minore – indiscutibilmente addebitabile ai genitori – da un lato era circostanza nota all’imputato (e quindi non imprevedibile) come testé si è osservato.
In ogni caso, non costituiva elemento del tutto eccezionale (e tantomeno imprevedibile) il fatto che un bambino di tre anni potesse comunque sfuggire al controllo dei genitori.
Deve quindi concludersi che il difetto di sorveglianza del minore ha integrato la condizione originaria della produzione dell’evento, ma non la condizione esclusiva.
Ha indubbiamente contribuito alla causazione dell’evento letale la mancata adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte all’imputato – volte ad impedire l’accesso all’area della piscina e dell’acquascivolo in difetto, peraltro, di idoneo servizio di sorveglianza e di custodia.“
Inoltre, gli ermellini nella suddetta sentenza specificano che “Né – come in particolare sottolineato dal Giudice di prime cure (sentenza di primo grado, fgl. 18) – l’eventuale affidamento riposto dall’imputato nella condotta dei genitori (pur gravati, ex art. 147 cod. civ. dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica del figlio minore) non poteva valere ad escluderne la colpa, sul rilievo che l’incidenza, agli effetti della produzione dell’evento di concause prevedibili per l’agente, non implica l’interruzione del nesso eziologico, giacché “chi è titolare di una posizione di garanzia deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/piscina-omessocontrolloresponsabilitapenale/
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Avvocato penalista - Chi è titolare di una posizione di garanzia deve saper prevedere e prevenire le altrui imprudenze o avventatezze e uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza. |
"" Caduta in piscina, omesso controllo e responsabilita’.
Caduta in piscina, omesso controllo e responsabilita’.
Suprema corte di Cassazione Quarta Sezione Penale
Sentenza del 21 giugno – 22 ottobre 2013, n. 43168.
Piscina – caduta – bambino – responsabilita’ – genitori – gestore – sicurezza – concausa – eccezionalita’ – salute – omesso controllo – omessa sorveglianza – penale.
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha affrontato il tema dell’omesso controllo affermando che “L’omessa sorveglianza del minore – indiscutibilmente addebitabile ai genitori – da un lato era circostanza nota all’imputato (e quindi non imprevedibile) come testé si è osservato.
In ogni caso, non costituiva elemento del tutto eccezionale (e tantomeno imprevedibile) il fatto che un bambino di tre anni potesse comunque sfuggire al controllo dei genitori.
Deve quindi concludersi che il difetto di sorveglianza del minore ha integrato la condizione originaria della produzione dell’evento, ma non la condizione esclusiva.
Ha indubbiamente contribuito alla causazione dell’evento letale la mancata adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte all’imputato – volte ad impedire l’accesso all’area della piscina e dell’acquascivolo in difetto, peraltro, di idoneo servizio di sorveglianza e di custodia.“
Inoltre, gli ermellini nella suddetta sentenza specificano che “Né – come in particolare sottolineato dal Giudice di prime cure (sentenza di primo grado, fgl. 18) – l’eventuale affidamento riposto dall’imputato nella condotta dei genitori (pur gravati, ex art. 147 cod. civ. dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica del figlio minore) non poteva valere ad escluderne la colpa, sul rilievo che l’incidenza, agli effetti della produzione dell’evento di concause prevedibili per l’agente, non implica l’interruzione del nesso eziologico, giacché “chi è titolare di una posizione di garanzia deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/piscina-omessocontrolloresponsabilitapenale/
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