Avvocato penalista - Essere incensurato non impone, solo per ciò, la concessione delle attenuanti generiche.
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"" Incensuratezza e attenuanti generiche
Incensuratezza e attenuanti generiche
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 15 gennaio – 10 febbraio 2014, n. 6102
Presidente Mannino – Relatore Gentili
La Cassazione, con la sentenza che ripotiamo, ha esaminato una questione di grande interesse, relativa alla concessione delle attenuanti generiche nei confronti di chi è incensurato.
La questione giunta fino a Piazza Cavour era stata trattata nelle precedenti fasi di merito con decisioni discordanti tra la Corte d’Appello e il Giudice di prime cure.
Gli ermellini hanno ribadito che “come è noto, (l’incensuratezza) non può da sola sostenere il beneficio” ma sul punto hanno anche precisato che è stato per lunghi anni jus receptum che “l’incensuratezza dell’imputato costituisce elemento valido di giudizio per concedere le attenuanti generiche” (Corte di cassazione, Sez. Ili penale, 10 maggio 1965, n. 1600, si cita volutamente una lontana sentenza onde mettere in luce il radicamento temporale del detto orientamento); tale indirizzo, coerente con l’allora vigente assetto normativo, è stato, di recente, superato per effetto dell’espresso dettato legislativo; infatti l’attuale testo dell’art. 62-bis, comma terzo, cod. pen. prevede che: “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma“.
“È questo, evidentemente, il vincolo negativo cui si riferisce la Corte territoriale nell’escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche nel caso di specie.
Va, però, precisato che, inserita la predetta disposizione, sotto forma di novella, nel testo originario dell’art. 62-bis, cod pen., a seguito della entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 92, essa è applicabile, stante la sua schietta natura di norma di diritto penale sostanziale, solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sez. I penale, 19 maggio 2009, n. 23014)”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/incensuratezza-attenuanti-generiche/
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Avvocato penalista - Essere incensurato non impone, solo per ciò, la concessione delle attenuanti generiche. |
"" Incensuratezza e attenuanti generiche
Incensuratezza e attenuanti generiche
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 15 gennaio – 10 febbraio 2014, n. 6102
Presidente Mannino – Relatore Gentili
La Cassazione, con la sentenza che ripotiamo, ha esaminato una questione di grande interesse, relativa alla concessione delle attenuanti generiche nei confronti di chi è incensurato.
La questione giunta fino a Piazza Cavour era stata trattata nelle precedenti fasi di merito con decisioni discordanti tra la Corte d’Appello e il Giudice di prime cure.
Gli ermellini hanno ribadito che “come è noto, (l’incensuratezza) non può da sola sostenere il beneficio” ma sul punto hanno anche precisato che è stato per lunghi anni jus receptum che “l’incensuratezza dell’imputato costituisce elemento valido di giudizio per concedere le attenuanti generiche” (Corte di cassazione, Sez. Ili penale, 10 maggio 1965, n. 1600, si cita volutamente una lontana sentenza onde mettere in luce il radicamento temporale del detto orientamento); tale indirizzo, coerente con l’allora vigente assetto normativo, è stato, di recente, superato per effetto dell’espresso dettato legislativo; infatti l’attuale testo dell’art. 62-bis, comma terzo, cod. pen. prevede che: “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma“.
“È questo, evidentemente, il vincolo negativo cui si riferisce la Corte territoriale nell’escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche nel caso di specie.
Va, però, precisato che, inserita la predetta disposizione, sotto forma di novella, nel testo originario dell’art. 62-bis, cod pen., a seguito della entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 92, essa è applicabile, stante la sua schietta natura di norma di diritto penale sostanziale, solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sez. I penale, 19 maggio 2009, n. 23014)”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/incensuratezza-attenuanti-generiche/
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