Avvocato penalista - L'impugnazione di una sentenza penale è inammissibile se viene depositata in cancelleria a mezzo di una raccomandata online.
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"" Raccomandata online, impugnazione, inammissibilità
Raccomandata online, impugnazione, inammissibilità
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 31 gennaio – 17 febbraio 2014, n. 7337
Presidente Gentile – Relatore Ramacci
Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato il tema dell’impugnazione inviata tramite raccomandata online e, più nello specifico, ha risposto al ricorso di un imputato che era stato condannato in primo grado perchè riconosciuto dal Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina, responsabile del reato di cui all’art. 10 bid d.lgs. 74/2000 e che nella successiva fase di giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma, vedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’appello perchè tardivo.
La Corte territoriale osservava che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato all’imputato, per compiuta giacenza, il 25.7.2011, mentre il difensore aveva proposto appello con atto pervenuto in cancelleria, come da attestazione, il 6.12.2011, oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 585, commi 1, lett. b) e 2, lett. d) codice di procedura penale.
Con un unico motivo di ricorso si deduce quindi l’inosservanza di norme processuali, rilevando che l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 585, comma 3 cod. proc. pen. e, segnatamente, del fatto che, essendo diversa la decorrenza dei termini per l’imputato ed il difensore, operava per entrambi il termine stabilito per il secondo, in quanto scadente per ultimo.
Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile.
“Nella fattispecie in esame il mezzo utilizzato rientrava, sotto un profilo meramente formale, tra quelli ammessi dall’art. 583 cod. proc. pen. ma, si presentava, nella sostanza, privo di quelle garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all’impugnante inderogabilmente richieste, come nel caso, appena menzionato, del telegramma dettato telefonicamente“.
Secondo la spiegazione fornita dagli ermellini “la possibilità, consentita dal servizio di spedizione raccomandata “online”, di inviare un testo immediatamente redatto o allegare un file contenente un documento precedentemente predisposto non offre alcuna certezza in tal senso, potendosi inoltrare con tale mezzo qualsiasi documento formato utilizzando le molteplici possibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di un documento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone una copia digitale, alla creazione ex novo di un documento mediante unione di più file di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi documento di testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di un originale.
L’unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessaria registrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio, registrazione che richiede l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato per l’accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi ha effettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una volta registrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sulla provenienza ed originalità del documento”.
Ritiene dunque il Collegio che “la spedizione dell’impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata online, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell’inoltro di un testo o un’immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto d’impugnazione”.
In conclusione, “l’atto di impugnazione pervenuto alla cancelleria del Tribunale non poteva ritenersi valido per le modalità con le quali era stato inoltrato e quelli successivamente prodotti in originale erano pervenuti dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/raccomandata-online-impugnazione-inammissibilita/
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"" Raccomandata online, impugnazione, inammissibilità
Raccomandata online, impugnazione, inammissibilità
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 31 gennaio – 17 febbraio 2014, n. 7337
Presidente Gentile – Relatore Ramacci
Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato il tema dell’impugnazione inviata tramite raccomandata online e, più nello specifico, ha risposto al ricorso di un imputato che era stato condannato in primo grado perchè riconosciuto dal Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina, responsabile del reato di cui all’art. 10 bid d.lgs. 74/2000 e che nella successiva fase di giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma, vedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’appello perchè tardivo.
La Corte territoriale osservava che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato all’imputato, per compiuta giacenza, il 25.7.2011, mentre il difensore aveva proposto appello con atto pervenuto in cancelleria, come da attestazione, il 6.12.2011, oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 585, commi 1, lett. b) e 2, lett. d) codice di procedura penale.
Con un unico motivo di ricorso si deduce quindi l’inosservanza di norme processuali, rilevando che l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 585, comma 3 cod. proc. pen. e, segnatamente, del fatto che, essendo diversa la decorrenza dei termini per l’imputato ed il difensore, operava per entrambi il termine stabilito per il secondo, in quanto scadente per ultimo.
Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile.
“Nella fattispecie in esame il mezzo utilizzato rientrava, sotto un profilo meramente formale, tra quelli ammessi dall’art. 583 cod. proc. pen. ma, si presentava, nella sostanza, privo di quelle garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all’impugnante inderogabilmente richieste, come nel caso, appena menzionato, del telegramma dettato telefonicamente“.
Secondo la spiegazione fornita dagli ermellini “la possibilità, consentita dal servizio di spedizione raccomandata “online”, di inviare un testo immediatamente redatto o allegare un file contenente un documento precedentemente predisposto non offre alcuna certezza in tal senso, potendosi inoltrare con tale mezzo qualsiasi documento formato utilizzando le molteplici possibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di un documento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone una copia digitale, alla creazione ex novo di un documento mediante unione di più file di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi documento di testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di un originale.
L’unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessaria registrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio, registrazione che richiede l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato per l’accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi ha effettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una volta registrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sulla provenienza ed originalità del documento”.
Ritiene dunque il Collegio che “la spedizione dell’impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata online, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell’inoltro di un testo o un’immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto d’impugnazione”.
In conclusione, “l’atto di impugnazione pervenuto alla cancelleria del Tribunale non poteva ritenersi valido per le modalità con le quali era stato inoltrato e quelli successivamente prodotti in originale erano pervenuti dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/raccomandata-online-impugnazione-inammissibilita/
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