Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 214 del Codice di Procedura Penale, intitolato allo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale), prevede e stabilisce che:
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
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Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale. |
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