Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Valutazione della prova, prevede e stabilisce che:
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L`esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell`articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`articolo 371 comma 2 lettera b).
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