Avvocato penalista - I Requisiti della prova in casi particolari ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 190 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Requisiti della prova in casi particolari ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 190 bis del Codice di Procedura Penale. |
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L'Articolo 190 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Requisiti della prova in casi particolari, prevede e stabilisce che:
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1 bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.
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