Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 205 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 205 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato, prevede e stabilisce che:
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
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