Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Custodia cautelare in luogo di cura, prevede e stabilisce che:
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.
Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
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