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martedì 15 luglio 2014

Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
 
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
 
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
 
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità' e può imporre limitazioni.
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Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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