Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale. |
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L'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto di custodia cautelare, prevede e stabilisce che:
1. Non puo` essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita` con lo stato di detenzione.
L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita` per infezione da HIV e` valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita` del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita` puo` essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita` il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4 bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275.
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