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domenica 6 luglio 2014

Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti...

Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e  la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti...
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Avvocato penalista - Il caso Abu Omar, l’ex imam di Milano, e  la giustizia penale italiana, tra segreti di Stato e servizi segreti... 
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"" Caso Abu Omar: le motivazioni della Cassazione.
Cassazione Penale, Sez. I, 16 maggio 2014 (ud. 24 febbraio 2014), n. 20447.
Presidente Siotto, Relatore Zampetti.
 
Sono state depositate il 16 maggio 2014 le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 24 febbraio, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda giudiziaria legata al sequestro dell’ex imam di Milano Abu Omar annullando senza rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti degli imputati.
 
La Prima Sezione, in particolare, intervenendo a seguito della sentenza n. 24/2014 con cui la Corte Costituzionale in sede di risoluzione del conflitto di attribuzione – sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della sentenza n. 46340/2012 pronunciata dalla Cassazione e della sentenza n. 985/2013 e delle ordinanze del 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 emesse dalla Corte d’Appello di Milano – aveva stabilito che risultano coperti da segreto di Stato le direttive e gli ordini impartiti dal Direttore del Servizio di sicurezza italiano agli appartenenti al medesimo organismo anche se in qualche modo collegati alle condotte extrafunzionali da costoro poste in essere ed integranti fatti di reato, ha annullato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano nei confronti dei pubblici ufficiali imputati del reato di sequestro di persona, aggravato dall’abuso dei poteri inerenti alle loro funzioni, commesso ai danni di Abu Omar, in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato
 
Nelle motivazioni appena depositate, la prima sezione interviene duramente sulla pronuncia della Consulta che, il 13 febbraio 2014, aveva accolto i ricorsi presentati dalla Presidenza del Consiglio contro la Corte di Cassazione. In quell’occasione i giudici costituzionali avevano osservato come sarebbe stato del tutto arbitrario l’assunto secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani e che pertanto, non spettava alla Corte di Cassazione annullare il proscioglimento degli imputati.
 
La pronuncia della Corte Costituzionale – hanno affermato i giudici – ha eliminato «alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di accertamento dei reati da parte dell’autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità della politica. Risultano coperti da segreto di Stato, ritualmente apposto, le direttive e gli ordini che sarebbero stati impartiti dal direttore del Sismi agli appartenenti al medesimo organismo ancorchè fossero in qualche modo collegati al fatto di reato, con la conseguenza dello sbarramento al potere giurisdizionale».
 
A questo punto – conclude la sentenza – questa Corte non può che prendere atto della “dirompente” e “dilacerante” pronuncia della Consulta e che, non residuando prove esterne a quell’ampio perimetro «così inaspettatamente tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale», si rende ineludibile nei confronti di tutti i ricorrenti il proscioglimento.
 
Fonte giurisprudenzapenale.com :
 
 
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