Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte.
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Avvocato penalista - La Fraudolenta distruzione della cosa propria (così si intitolava prima) ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 642 del Codice Penale, prima parte. |
L'Articolo 642 del Codice Penale, intitolato alla Fraudolenta distruzione della cosa propria ed alla mutilazione fraudolenta della propria persona, prevede e stabilisce che:
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.
Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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