Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
____________________________________
Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267. |
____________________________________
I reati di bancarotta sono contemplati all’interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267), recentemente riscritta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), anche se la novella non ha toccato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicato, per l’appunto, anche ai reati di bancarotta.
La principale distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (Art. 217 della L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (Art. 216 della L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
Sia i fatti di bancarotta semplice che di bancarotta fraudolenta possono essere commessi su beni o su libri o scritture contabili. Nei primi casi si parla di bancarotta patrimoniale (o bancarotta in senso stretto), mentre nell’ultima ipotesi si parla di bancarotta documentale.
Quando i fatti di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta sono commessi sui libri o sulle scritture contabili, si applicano le pene rispettivamente previste dagli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267), per la Bancarotta fraudolenta o semplice.
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
____________________________________
Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267. |
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________