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lunedì 12 maggio 2014

Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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I reati di bancarotta sono contemplati all’interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267), recentemente riscritta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), anche se la novella non ha toccato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicato, per l’appunto, anche ai reati di bancarotta.
 
La principale distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (Art. 217 della L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (Art. 216 della L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
 
Sia i fatti di bancarotta semplice che di bancarotta fraudolenta possono essere commessi su beni o su libri o scritture contabili. Nei primi casi si parla di bancarotta patrimoniale (o bancarotta in senso stretto), mentre nell’ultima ipotesi si parla di bancarotta documentale.
 
Quando i fatti di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta sono commessi sui libri o sulle scritture contabili, si applicano le pene rispettivamente previste dagli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267),  per la Bancarotta fraudolenta o semplice.
 
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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Avvocato penalista - La bancarotta documentale ovvero il reato previsto e punito dal combinato disposto degli Artt. 216 e 217 del R. D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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