Avvocato penalista - La bancarotta propria e la bancarotta impropria.
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I reati di bancarotta sono contemplati all’interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267), recentemente riscritta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n°. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), anche se la novella non ha toccato le disposizioni penali di cui al Titolo VI, dedicato, per l’appunto, anche ai reati di bancarotta.
La principale distinzione all’interno della bancarotta è tra bancarotta semplice (artt. 217, L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216, L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
La bancarotta, inoltre, può essere propria o impropria, a seconda che il fatto di bancarotta semplice o fraudolenta sia commesso da un imprenditore individuale fallito o da un soggetto diverso dal fallito, come, ad esempio, un amministratore, un direttore generale, un sindaco o un liquidatore di una società commerciale.
Nel contesto della bancarotta propria debbono essere ricondotti anche i fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili, come si evince dal combinato disposto degli artt. 222, L. Fall., che estende l’applicabilità delle disposizioni penali dettate per l’imprenditore commerciale ai soci illimitatamente responsabili, e 147 L. Fall., secondo il quale la sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni, produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.
Nel contesto della bancarotta propria debbono essere ricondotti anche i fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili, come si evince dal combinato disposto degli artt. 222, L. Fall., che estende l’applicabilità delle disposizioni penali dettate per l’imprenditore commerciale ai soci illimitatamente responsabili, e 147 L. Fall., secondo il quale la sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni, produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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