Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
____________________________________Avvocato penalista - La bancarotta semplice ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. |
L'Art. 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267, intitolato alla Bancarotta semplice, prevede e stabilisce che:
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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