Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942.
____________________________________Avvocato penalista - La bancarotta fraudolenta ossia il reato previsto e punito dall'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942. |
L'Art. 216 del R. D. n°. 267 del 16 marzo 1942, intitolato alla Bancarotta fraudolenta, prevede e stabilisce che:
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
" Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente. "
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