Avvocato penalista - Per il reato di Peculato non è sufficiente il solo impiego di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle per esse previste.
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Avvocato penalista - Per il reato di Peculato non è sufficiente il solo impiego di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle per esse previste. |
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"" Peculato: non è sufficiente l’impiego di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle previste
Scritto da Redazione Giurisprudenza Penale il 14 gennaio 2014
Cassazione Penale, Sez. VI, 10 gennaio 2014 (ud. 20 giugno 2013), n. 699
Scritto da Redazione Giurisprudenza Penale il 14 gennaio 2014
Cassazione Penale, Sez. VI, 10 gennaio 2014 (ud. 20 giugno 2013), n. 699
Presidente Agrò, Relatore Cortese, P. G. Viola
Depositata il 10 gennaio 2014 la pronuncia numero 699 in tema di peculato.
Depositata il 10 gennaio 2014 la pronuncia numero 699 in tema di peculato.
Hanno affermato i giudici della sesta sezione che, in seguito alla soppressione della fattispecie del peculato per distrazione, non è più configurabile il delitto di cui all’art. 314 c.p., comma 1, nell’ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell’ambito delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall’operatore pubblico in virtù delle norme organizzative dell’ente, perché in tal caso permane la connessione funzionale tra la res e il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, 16 ottobre 1992, n. 553, Bava; Sez. 6, 14 maggio 2009, n 23066 Provenzano; Sez. 6, 13 marzo 2009, n. 14978, De Mari).
In altri termini, la condotta del pubblico dipendente che si comporti in modo indebito riguardo al bene non può mai costituire distrazione integrante appropriazione definitiva.
In altri termini, la condotta del pubblico dipendente che si comporti in modo indebito riguardo al bene non può mai costituire distrazione integrante appropriazione definitiva.
Nel caso in esame, all’imputato veniva addebitato di avere ceduto a privati azioni di proprietà comunale ad un prezzo incongruo: nell’ordinanza confermativa del sequestro si sottolineava che con l’operazione di cessione a privati di azioni di proprietà comunale l’imputato aveva in sostanza realizzato una distrazione di bene pubblico in favore di privati mediante un atto dispositivo compiuto uti dominus; il che integrava una vera appropriazione integrante peculato.
Tuttavia – osservano i giudici annullando l’ordinanza impugnata – tale operazione risulta avvenuta nell’ambito di una procedura pubblica formalizzata, che ha mantenuto, quindi, la relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario, restando così preclusa, alla stregua di quanto sopra esposto, la possibilità di considerare la cessione come radicalmente sfornita di giustificazione e frutto, quindi, di un’arbitraria contestuale interversione del possesso. ""
Fonte giurisprudenzapenale.com , qui:
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