Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Prostituzione minorile ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 600 bis del Codice Penale. |
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L'Articolo 600 bis del Codice Penale, intitolato alla Prostituzione minorile, prevede e stabilisce che:
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
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