Avvocato penalista - E' diffamazione (art. 595 c. p.) anche il postare uno scritto offensivo sui social network o in altri luoghi del web; in questi casi si integra il reato di diffamazione internautica o tramite social network.
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Lo ha stabilito il Tribunale di Livorno nella sua recente ed innovativa sentenza che qui segue.
Lo ha stabilito il Tribunale di Livorno nella sua recente ed innovativa sentenza che qui segue.
E, personalmente, è una sentenza che stabilisce un principio di diritto che condivido totalmente e senza alcuna riserva, atteso che il mezzo usato, grazie alle nuove tecnologie a nostra disposizione, secondo me, aggrava e certo non sminuisce l'animus diffamandi.
____________________________________L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, prevede che:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065,00 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Fonte Guide Legali.it :
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