Avvocato penalista - E' reato di violenza imporre rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà.
L'imputazione, nel caso vagliato dalla nostra Corte di Cassazione, è stata quella di cui agli articoli 572, 609-bis e 610 del codice penale, ossia di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di violenza privata.
Dopo aver letto la sentenza della nostra Suprema Corte di Cassazione e salvo miei errori di lettura, sento di dire soltanto che, se l'imputato ha davvero commesso i tre reati a lui attribuiti nel caso di specie, la pena inflittagli è assolutamente inadeguata in minus alle sue colpe.
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L'articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevede che:
L'imputazione, nel caso vagliato dalla nostra Corte di Cassazione, è stata quella di cui agli articoli 572, 609-bis e 610 del codice penale, ossia di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di violenza privata.
Dopo aver letto la sentenza della nostra Suprema Corte di Cassazione e salvo miei errori di lettura, sento di dire soltanto che, se l'imputato ha davvero commesso i tre reati a lui attribuiti nel caso di specie, la pena inflittagli è assolutamente inadeguata in minus alle sue colpe.
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L'articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevede che:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
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L'articolo 609 bis del Codice Penale, intitolato alla Violenza sessuale, a sua volta prevede che:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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""" Imporre rapporti sessuali alla moglie costituisce violenza.
Suprema Corte di cassazione – Sezione IV Penale
Sentenza 13 gennaio 2014 n. 980
La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha confermato un orientamento già espresso in passato in varie occasioni (Sentenza n. 36073/2011 - Sentenza n. 37916/2012 - Sull'argomento leggi anche questa pagina e questo articolo ) secondo il quale “in tutti i casi in cui i rapporti sessuali vengano in qualsiasi modo imposti, essendo del tutto irrilevanti le modalità ed i mezzi utilizzati e le motivazioni che avessero indotto la parte offesa a rifiutare non un astratto rapporto sessuale con il marito, ma il rapporto sessuale da questi preteso (e poi imposto) senza che avesse praticato quella igiene che la donna riteneva indispensabile dato il lavoro svolto dal marito”. """
Fonte sentenze-cassazione.com :
http://www.sentenze-cassazione.com/imporre-rapporti-sessuali-alla-moglie-costituisce-violenza/
Fonte sentenze-cassazione.com :
http://www.sentenze-cassazione.com/imporre-rapporti-sessuali-alla-moglie-costituisce-violenza/
Per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link.
http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/Corte-di-cassazione-Sezione-IV-penale-Sentenza-13-gennaio-2014-n.-980.pdf
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