Avvocato penalista - La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 600 del Codice Penale. |
L'Art. 600 del Codice Penale, intitolato alla Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prevede e stabilisce che:
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
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