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L'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283, disciplina il reato di Frode alimentare e prevede che:
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
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e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142;
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed
altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
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Avvocato penalista - La Frode alimentare, il reato di cui all'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283. |
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142;
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed
altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità' o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
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AGGIORNAMENTOLa L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
Le pene previste per la commissione del reato in esame sono comminate dal successivo art. 6:
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari. (comma abrogato).
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.
""" Frode alimentare, prova testimoniale dei dipendenti
Suprema Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale
Sentenza 20 giugno - 12 settembre 2013, n. 37380
Presidente Teresi – Relatore Ramacci
""" Frode alimentare, prova testimoniale dei dipendenti
Suprema Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale
Sentenza 20 giugno - 12 settembre 2013, n. 37380
Presidente Teresi – Relatore Ramacci
La Terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta in seguito, depositata il 20 giugno 2013, ha affermato che, ai fini dell’accertamento del cattivo stato conservativo di alimenti detenuti per essere venduti, il giudice di merito può ritenere che i fatti siano provati anche attraverso elementi di prova quali testimonianze di dipendenti addetti alla vigilanza, non essendo più necessarie verifiche tecniche sull'effettivo stato di conservazione degli alimenti. """
Fonte sentenze-cassazione.com :
http://www.sentenze-cassazione.com/frode-alimentare-prova-testimoniale-dei-dipendenti/
Per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link:Fonte sentenze-cassazione.com :
http://www.sentenze-cassazione.com/frode-alimentare-prova-testimoniale-dei-dipendenti/
http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/Sentenza-12-09-2013-n.-37380.pdf
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