Avvocato penalista - Violenza privata (Articolo 610 del Codice Penale).
____________________________________
L'Articolo 610 del Codice Penale, intitolato alla Violenza privata, stabilisce che:
____________________________________
L'Articolo 610 del Codice Penale, intitolato alla Violenza privata, stabilisce che:
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
La violenza e la minaccia, dunque, assumono rilevanza penale per la norma di cui all'art. 610 del codice penale poiché reputate strumenti idonei per coartare la volontà altrui.
Obbligare la moglie a tagliarsi i capelli configura il reato di violenza privata, per come ha statuito la Corte di Cassazione ed è una giusta decisione che approvo e condivido.
____________________________________
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
La violenza e la minaccia, dunque, assumono rilevanza penale per la norma di cui all'art. 610 del codice penale poiché reputate strumenti idonei per coartare la volontà altrui.
Obbligare la moglie a tagliarsi i capelli configura il reato di violenza privata, per come ha statuito la Corte di Cassazione ed è una giusta decisione che approvo e condivido.
____________________________________
Avvocato penalista - Violenza privata (Articolo 610 del Codice Penale). |
____________________________________
""" Cassazione: obbligare la moglie a tagliare i capelli è violenza privata.
Risponde di violenza privata chi impone alla propria consorte un taglio di capelli radicale.
Il marito geloso che taglia i capelli alla moglie contro la sua volontà commette reato di violenza privata.
Lo ha detto, di recente, la Cassazione [1] che ha condannato un carabiniere genovese il quale, dopo aver appreso la notizia di un presunto tradimento, ha sfogato la propria ira contro l’acconciatura della (ex) compagna.
Lo ha detto, di recente, la Cassazione [1] che ha condannato un carabiniere genovese il quale, dopo aver appreso la notizia di un presunto tradimento, ha sfogato la propria ira contro l’acconciatura della (ex) compagna.
A nulla è valsa la ricostruzione avanzata dalla difesa, secondo la quale il passionale militare avrebbe tutt’al più commesso i più lievi reati di minaccia [2] e ingiuria [3] (quest’ultimo configurabile, secondo il codice penale, ogni qualvolta si attuano condotte tali da umiliare l’onore e il decoro della persona offesa).
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che se l’umiliazione della persona avviene attraverso l’uso della forza o ricorrendo a strumenti violenti e intimidatori, come nel caso di specie, non si può parlare di ingiuria, ma del ben più grave delitto di violenza privata poiché la vittima, oltre alle offese, subisce una restrizione della propria libertà morale.
Pienamente condivisibile l’orientamento espresso dalla Corte che dimostra, ancora una volta, di prestare massima sensibilità al grido d’aiuto, più volte ignorato nelle aule di giustizia, delle donne, madri e amanti sempre più spesso “oggetto di reato” [4].
[1] Cass. sent. n. 10413/13[2] Art. 612, c.p.
[3] Art. 594, c.p.
[4] Espressione mutuata dal titolo del libro “La persona oggetto di reato” scritto dall’Avv. Selene Pascasi e dal criminologo Vincenzo Lusa, Ed. Giappichelli, 2011. """
Fonte La Legge per tutti.it
http://www.laleggepertutti.it/26022_cassazione-obbligare-la-moglie-a-tagliare-i-capelli-e-violenza-privata
____________________________________
Avvocato penalista - Violenza privata (Articolo 610 del Codice Penale). |
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________