Avvocato penalista - Resistenza a un pubblico ufficiale (il reato di cui all'Art. 337 del Codice Penale).
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L'Art. 337 del Codice Penale, intitolato alla Resistenza a un pubblico ufficiale, prevede che:
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L'Art. 337 del Codice Penale, intitolato alla Resistenza a un pubblico ufficiale, prevede che:
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
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Avvocato penalista - Resistenza a un pubblico ufficiale (il reato di cui all'Art. 337 del Codice Penale). |
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Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale si distingue dal reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di cui al precedente art. 336 del codice penale per il fatto che in questo caso il mezzo della violenza o della minaccia non ha lo scopo di costringere il pubblico ufficiale a non fare un atto d’ufficio, ma quello di impedirgli di farlo.
Anche la resistenza nei confronti di chi presta assistenza a un pubblico ufficiale su sua richiesta viene punita da questa stessa norma e con la medesima pena in essa prevista.
Anche la resistenza nei confronti di chi presta assistenza a un pubblico ufficiale su sua richiesta viene punita da questa stessa norma e con la medesima pena in essa prevista.
Costituisce resistenza a un pubblico ufficiale, per esempio, anche la semplice fuga, a piedi o a bordo di un veicolo; la resistenza cosiddetta passiva, come il rimanere fermi o legati a qualcosa per impedire di essere portati via; la minaccia di un'auto lesione, ecc.
La pena prevista per questo delitto è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni.
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