Avvocato penalista - Integra il reato di corruzione alla polizia, al fine di evitare la sanzione di una multa, il fatto di chi offre una somma di denaro; ma solo se offre una somma non irrisoria.
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Lo ha stabilito una recente sentenza della nostra Corte Suprema di Cassazione.
Personalmente, penso che si tratti di una sentenza da rispettare - come ogni sentenza - sebbene affatto condivisibile; e vi spiego perché.
1. In primo luogo, per una ragione di ordine sistematico, atteso che in nessuna delle norme contenute nel nostro codice penale, in materia di corruzione, è prevista la misura della somma o della qualsiasi altra utilità non dovuta al pubblico ufficiale tra i loro rispettivi elementi costitutivi;
2. In secondo luogo, per una ragione di ordine logico, poiché nessuno di noi - sebbene corruttore occasionale o professionale, pagherebbe mai 100 per risparmiare 50;
3. In terzo luogo, perché occorre sempre configurare bene i reati che si contestano a qualcuno e, nel caso di specie, più che di art. 341 bis del codice penale, sia nella sua forma abrogata, che nella sua forma novellata, si è trattato di art. 322 del codice penale, anche nella sua forma prima della novella di cui all'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n°. 190.
L'Art. 322 del codice penale, intitolato alla Istigazione alla corruzione, infatti, prevede, anche nella sua attuale veste, novellata dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, che:
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1)
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
(1)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Per cui, nel caso, si tratta di Istigazione alla corruzione tentata o di tentativo di Istigazione alla corruzione e non certo di Oltraggio a pubblico ufficiale o ad incaricato di un pubblico servizio.
L'Art. 341 bis del codice penale, intitolato all'Oltraggio a pubblico ufficiale, infatti prevede che:
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
E va sempre letto ed inteso in combinata lettura con l'art. 393 bis del codice penale, intitolato alla Causa di non punibilità, il quale a sua volta prevede che:
Avvocato penalista - Integra il reato di corruzione alla polizia, al fine di evitare la sanzione di una multa, il fatto di chi offre una somma di denaro; ma solo se offre una somma non irrisoria. |
Lo ha stabilito una recente sentenza della nostra Corte Suprema di Cassazione.
Personalmente, penso che si tratti di una sentenza da rispettare - come ogni sentenza - sebbene affatto condivisibile; e vi spiego perché.
1. In primo luogo, per una ragione di ordine sistematico, atteso che in nessuna delle norme contenute nel nostro codice penale, in materia di corruzione, è prevista la misura della somma o della qualsiasi altra utilità non dovuta al pubblico ufficiale tra i loro rispettivi elementi costitutivi;
2. In secondo luogo, per una ragione di ordine logico, poiché nessuno di noi - sebbene corruttore occasionale o professionale, pagherebbe mai 100 per risparmiare 50;
3. In terzo luogo, perché occorre sempre configurare bene i reati che si contestano a qualcuno e, nel caso di specie, più che di art. 341 bis del codice penale, sia nella sua forma abrogata, che nella sua forma novellata, si è trattato di art. 322 del codice penale, anche nella sua forma prima della novella di cui all'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n°. 190.
L'Art. 322 del codice penale, intitolato alla Istigazione alla corruzione, infatti, prevede, anche nella sua attuale veste, novellata dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, che:
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1)
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
(1)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Per cui, nel caso, si tratta di Istigazione alla corruzione tentata o di tentativo di Istigazione alla corruzione e non certo di Oltraggio a pubblico ufficiale o ad incaricato di un pubblico servizio.
L'Art. 341 bis del codice penale, intitolato all'Oltraggio a pubblico ufficiale, infatti prevede che:
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
E va sempre letto ed inteso in combinata lettura con l'art. 393 bis del codice penale, intitolato alla Causa di non punibilità, il quale a sua volta prevede che:
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Come si vede gli elementi costitutivi delle due - e distinte - figure criminose non sono identici e, dunque, a nessuno è dato di confondere o di applicare l'una al posto dell'altra o viceversa.
Sono d'accordo circa il fatto che resti "tuttavia la possibilità di processare l’uomo per il diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per via dell’implicita offesa all’onore o al prestigio dell’uniforme", insita nella sua proposta di corruzione; ma solo se ed a condizione che se ne sia vagliata attentamente la specifica condotta nei distinti casi specifici, poiché, in caso contrario, vale quanto qui sopra precede o quanto fin qui detto.
""" Corruzione alla polizia per evitare la multa: solo se si offre una somma non irrisoria.
Per tentare di corrompere un agente della polizia ed evitare la contravvenzione è necessario avere il portafogli pieno. Scagionato l’uomo che aveva con sé 10 euro.
Per commettere il reato di istigazione alla corruzione nei confronti dell’agente che ha elevato la contravvenzione è necessario offrire a quest’ultimo una somma seria e non irrisoria. Così l’automobilista che faccia scivolare, nella tasca del poliziotto, una banconota da 10 euro per evitare il verbale, non è punibile per l’illecito suddetto.
Resta tuttavia la possibilità di processare l’uomo per il diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per via dell’implicita offesa all’onore e al prestigio dell’uniforme [1].
È l’ultimo orientamento della Cassazione [2], che ha ribaltato la condanna inflitta invece dalla Corte di Appello di Napoli per reato di istigazione alla corruzione nei riguardi di due agenti della stradale da parte di un automobilista che aveva offerto, a questi ultimi, una somma irrisoria.
[1] Si trattava di fatto anteriore alla L. 15.07.2009 n. 94 in vigore dall’8.08.2009, che ha introdotto all’art. 1 la previsione del delitto di “oltraggio a pubblico ufficiale” oggi previsto e punito dall’art. 341 bis cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 75050 del 15.02.2013. """
Fonte La legge per tutti.it .
http://www.laleggepertutti.it/24497_corruzione-alla-polizia-per-evitare-la-multa-solo-se-si-offre-una-somma-non-irrisoria
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