Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale).
____________________________________
L'articolo 336 del Codice Penale, intitolato al delitto di Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, prevede che:
____________________________________
L'articolo 336 del Codice Penale, intitolato al delitto di Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, prevede che:
Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
____________________________________
Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale). |
Ognuno di noi è libero di esprimere il proprio disappunto o di ribellarsi verso l'operato di un pubblico ufficiale, a seguito di un suo provvedimento (controllo, multa, sanzione amministrativa od altro che sia), se lo considera ingiusto, ma solo se la disapprovazione rientra in certi limiti; se ed ove si oltrepassano certi limiti, si commette reato e si rischia di essere condannati penalmente.
Ad ognuno di noi sarà capitato di sentire di dover protestare contro l'operato di un pubblico ufficiale a causa della indignazione per un suo provvedimento reputato ingiusto ed immeritato.
Il diritto di manifestare la nostra disapprovazione per l'operato ingiusto del pubblico ufficiale, però, non comprende in se anche la nostra protesta minacciosa o violenta, nel senso inteso e proibito dall'art. 336 del codine penale.
Se disapproviamo il comportamento del pubblico ufficiale in maniera minacciosa o violenta, rischiamo di essere chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 336 del codice penale.
Il diritto di manifestare la nostra disapprovazione per l'operato ingiusto del pubblico ufficiale, però, non comprende in se anche la nostra protesta minacciosa o violenta, nel senso inteso e proibito dall'art. 336 del codine penale.
Se disapproviamo il comportamento del pubblico ufficiale in maniera minacciosa o violenta, rischiamo di essere chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 336 del codice penale.
Il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale si concreta ogni qual volta si minaccia o si costringe, mediante violenza fisica o minaccia, un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto doveroso del suo ufficio.
Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se, però, la violenza o la minaccia hanno solo il fine di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto o, comunque, di influire sulla sua volontà, la pena è della reclusione fino a tre anni.
Se, però, la violenza o la minaccia hanno solo il fine di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto o, comunque, di influire sulla sua volontà, la pena è della reclusione fino a tre anni.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
____________________________________
Avvocato penalista - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (Articolo 336 del Codice Penale). |
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________