Avvocato penalista - Oltraggio a un pubblico ufficiale (Il reato previsto e punito dall'Articolo 341 Bis del Codice penale).
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Avvocato penalista - Oltraggio a un pubblico ufficiale (Il reato previsto e punito dall'Articolo 341 Bis del Codice penale). |
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L'Articolo 341 Bis del Codice penale, intitolato all'Oltraggio a un pubblico ufficiale, prevede che:
L'Articolo 341 Bis del Codice penale, intitolato all'Oltraggio a un pubblico ufficiale, prevede che:
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
(Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era già previsto dall'art. 341 del codice penale, abrogato dall'art. 18, comma 1, della Legge 25 Giugno 1999, n °. 205 ed è stato successivamente reinserito nel codice penale, all'art. 341 bis, dall'art. 1, comma 8, della Legge 15.07.2009, n°. 94, pubblicata nella G.U. del 24.07.2009, n°. 170 - S.O. n°. 128, con decorrenza dal 08.08.2009.)
(Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era già previsto dall'art. 341 del codice penale, abrogato dall'art. 18, comma 1, della Legge 25 Giugno 1999, n °. 205 ed è stato successivamente reinserito nel codice penale, all'art. 341 bis, dall'art. 1, comma 8, della Legge 15.07.2009, n°. 94, pubblicata nella G.U. del 24.07.2009, n°. 170 - S.O. n°. 128, con decorrenza dal 08.08.2009.)
Commette il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale chi offende l’onore di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni in un luogo pubblico od aperto al pubblico.
L’offesa può essere generica e deve essere tale da arrecare un danno all’onore e al prestigio della persona o dell’istituzione che rappresenta. Essa deve essere pronunciata durante il compimento di una funzione propria dell’ufficio a cui il pubblico ufficiale è preposto.
Pertanto non costituisce oltraggio l’offesa diretta ad un pubblico ufficiale che non sta esercitando le proprie funzioni nel momento in cui viene offeso.
Pertanto non costituisce oltraggio l’offesa diretta ad un pubblico ufficiale che non sta esercitando le proprie funzioni nel momento in cui viene offeso.
Per luogo pubblico si intende anche uno spazio privato ma aperto al pubblico per la funzione a cui è adibito, come, ad esempio, un centro commerciale, una clinica privata, ecc.
La pena è della reclusione fino a tre anni.
Essa è aumentata, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato; ma, se si dimostra la veridicità del fatto, si evita la condanna.
Essa è aumentata, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato; ma, se si dimostra la veridicità del fatto, si evita la condanna.
Il reato si estingue e chi lo ha commesso non è più punibile se risarcisce interamente il danno causato alla persona e all’ente di rappresentanza.
Molto spesso basta anche una semplice, ma sentita o sincera, richiesta di scuse.
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Molto spesso basta anche una semplice, ma sentita o sincera, richiesta di scuse.
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